arborea








Arborea

La Denominazione di Origine Controllata del vino Arborea, è riservata esclusivamente alle bevande bianche, rosse e quelle rosate che rispettano le condizioni ed i requisiti che sono presenti per legge nel disciplinare di produzione. Per il vino D.O.C. Arborea la specificazione SANGIOVESE interessa il vino rosso e quello rosato realizzato con i vitigni Sangiovese per almeno l'85%. Possono essere utilizzati anche altri vitigni a bacca rossa non aromatica, che sono stati raccomandati ed autorizzati dalla provincia di Oristano, per un massimo del 15%. Per il vino D.O.C. Arborea la specificazione TREBBIANO interessa in vini bianchi che sono stati realizzati dai vigneti di Trebbiano Romagnolo oppure Trebbiano Toscano per l'85%. Possono essere utilizzati vitigni con bacca bianca non aromatici che sono stati raccomandati dalla provincia di Oristano per un massimo del 15%. Tutte le specificazioni deve essere presenti in etichetta con caratteri e dimensioni che non devono superare quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata.

Arborea

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Uve e vigneti

Le uve utilizzate per la produzione di questo vino D.O.C. devono essere coltivate nella parte di territorio che si trova in provincia di Oristano, perché idoneo alla produzione del vino, viste le sue caratteristiche che sono previste nel disciplinare. Queste zone comprendono i territori amministrativi dei seguenti comuni:

1. Albagiara

2. Ares

3. Arborea

4. Assolo

5. Assumi

6. Baradili

7. Baratili San Pietro

8. Baressa

9. Bauladu

10. Cabras

11. Gonnoscodina

12. Gonnosnò

13. Gonnostramatza

13. Marrubiu

14. Masullas

15. Mogoro

16. Mogorella

17. Morgongiori

18. Milis

19. Narbolia

20. Nurachi

21. Nureci

22. Ollastra Simaxis

23. Oristano

24. Palmas Arborea

25. Ruinas

26. Villa S. Antonio

27. Santa Giusta

28. San Nicolo Arcidano

29. San Vero Milis

30. Senis

31. Siamanna

32. Siapiccia

33. Simaxis

34. Simala

35. Sini

36. Siris

37. Solarussa

38. Terralba

39. Tramatza

40. Uras

41. Usellus

42. Villaurbana

43. Villaverde

44. Zeddiani

45. Zerfaliu

Le condizioni ambientali e climatiche e di coltura dei vini con Denominazione di Origine Controllata devono essere quelle tradizionali delle zone di cui sopra, o comunque atte a conferire a tutte le uve ed ai vini che si ricavano le caratteristiche di qualità del prodotto. Vengono considerate non idonei i territori che sono situati ad una altitudine superiore ai 600 metri sul livello del mare, e quelli presenti in pianura o in luoghi che hanno condizioni idrogeologiche contrastanti con l'ottenimento dei vini che sono presenti nel disciplinare. Sia gli impianti che i metodi di allevamento e di potatura devono essere gli stessi che generalmente vengono utilizzati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È escluso l'allevamento ad alberello tradizionale e quello a tendone. Sono vietate tutte le pratiche di forzatura, ma è consentita invece l'irrigazione tramite mezzo di soccorso. Il raccolto massimo per ettaro di terreno non deve oltrepassare i 180 quintali in coltura specializzata. Tale limita interessa anche le annate eccezionali e favorevoli, dove la resa dovrà essere riportata mediante una accurata cernita del frutto, affinché la produzione non vada oltre il 20% del limite massimo consentito. La Regione Sardegna grazie ad un suo decreto, prima della raccolta delle uve, può stabilire un suo limite massimo dell'impiego dell'uva per ettaro di terreno per la produzione dei vini D.O.C. inferiore a quello che invece è stato fissato nel disciplinare, dando comunicazione di questo al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ed al Comitato Nazionale per la tutela della denominazione di origine sui vini. Solo su proposta del Comitato Nazionale, il Ministero può variare o meno la determinazione della regione, e comunque la resa massima dell'uva in vino non deve oltrepassare il 70%. Le fasi di vinificazione devono essere svolte all'interno della zona di produzione dei vigneti. Esse inoltre devono possedere una gradazione zuccherina naturale, tale da garantire al prodotto finale una gradazione alcolica massima di 10,5 gradi per quanto riguarda il Sangiovese, e di 10 gradi invece per il Trebbiano. Durante la fase di vinificazione sono ammesse solamente le pratiche enologiche a norma di legge, che sono atte a conferire alla bevanda le sue caratteristiche peculiari olfattive ed organolettiche.


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arborea: Caratteristiche del Sangiovese rosso

Il Sangiovese Arborea DOC al momento della commercializzazione deve avere le seguenti caratteristiche:

1. Colore rosso rubino

2. Odore particolarmente intenso, profumato e vinoso

3. Sapore asciutti, ma allo stesso tempo morbido, aromatico e fresco

4. Gradazione alcolica 11 gradi

5. Acidità totale minima 4,5 per mille

6. Estratto secco minimo 18 per mille



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